Dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di controllo, allo scopo di verificare i requisiti per esser qualificati esportatori abituali.
Tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:
- l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
La procedura di controllo della validità delle lettere di intento
L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Dal 1° gennaio 2022, le attività di controllo, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.
In caso di esito irregolare, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento a cui segue l’invio a mezzo pec al soggetto cedente o prestatore di una comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.
Questa procedura comporterà inoltre un maggior dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
I nuovi dati della fattura elettronica con lettera di intento
Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- Campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- Campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione (composto da 17 cifre) della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 09123451617101102-000001)
- Campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa allo SDI, con indicazione del numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento non valida.