Dal 01 luglio 2022 diventa effettivo l’obbligo di inviare le autofatture attraverso lo SDI (invio fattura elettronica) che comporta la creazione di fatture in cui il cessionario/committente è la tua azienda mentre il cedente/prestatore è il tuo fornitore o la tua azienda.
Quando ti trovi a dover gestire le autofatture ti servirà sicuramente un manuale contabile o il supporto del tuo commercialista, anche se con Cloudness abbiamo cercato di semplificare l’emissione attraverso uno strumento di generazione automatica, partendo dalle fatture di acquisto. Tuttavia le fatture di acquisto dall’estero per il momento non transitano dallo SDI quindi, se vuoi contabilizzare e utilizzare lo strumento di generazione automatica delle autofatture, le devi inserire manualmente. Invece le fatture passive con codice i esenzione iva del gruppo N6, le riceverai dallo SDI e potrai generare subito (o entro il termine) l’autofattura.
Con Cloudness puoi creare manualmente le autofatture utilizzando la nuova voce di menù “Autofatture” presente sotto l’area “Documenti“.
Si tratta di un nuovo elenco, separato dalle fatture di vendita e di acquisto, che segue la sua numerazione (automatica) anche se ad oggi non viene indicato nessun vincolo sulla sequenza dei documenti, in quanto il documento è emesso in sostituzione del fornitore e comunque si tratta sempre di un documento che ha lo scopo di gestire delle integrazioni in contabilità.
I casi di emissione dell’ autofattura
TD16 – Integrazione fattura per reverse charge interno
Se ricevi la fattura passiva in forma elettronica con codice natura del gruppo N6. Questo tipo di documento è utilizzato per i casi di reverse charge interno ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera). In questo caso il fornitore emette una fattura elettronica (con codice Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24) con uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato); la tua azienda dovrà emettere un’autofattura integrativa dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta;
TD17 – Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero
Questa integrazione viene utilizzata per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE. In questo caso il fornitore emetterà una fattura (anche nel formato analogico) che indicherà solo l’importo dell’imponibile e non l’imposta, in quanto imponibile in Italia; pertanto, al ricevimento del documento contabile la tua azienda dovrà integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura. Quindi è l’acquirente italiano che deve assolvere al conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti ed emettere un’auto-fattura elettronica con l’integrazione dell’imposta che dovrà poi versare all’Erario;
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Questa integrazione viene utilizzata quando il soggetto passivo italiano compra beni da un soggetto che risiede nella UE, l’IVA deve essere assolta dalla tua azienda. Come nel caso del documento TD17, anche qui il soggetto italiano riceve una fattura analogica e deve, quindi, procedere ad integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; il versamento dell’IVA sarà a carico della tua azienda. Questo codice (TD18) devi utilizzarlo anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA;
TD19 – Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972
Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dalla tua azienda. Infatti la tua azienda deve effettuare l’integrazione, se il venditore è comunitario, oppure l’autofattura, se il venditore è extracomunitario, riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta e occupandosi poi del relativo versamento;
TD20 – Autofattura per mancata ricezione della fattura o per irregolarità
Questo caso riguarda la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore oppure la ricezione di una fattura che contiene degli errori. Nel primo caso, se passano oltre 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, la tua azienda deve provvedere a regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura elettronica per mancato ricevimento da trasmettere al SDI;
TD21 – Autofattura per splafonamento
Quando acquisti con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile e vuoi sanare la situazione. In questo caso devi emettere un’autofattura che contiene gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata. Questa autofattura dovrà essere emessa entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
TD22: Estrazione beni da Deposito IVA
Se la tua azienda procede all’estrazione dal deposito IVA, per la commercializzazione in Italia, di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993. In questo caso devi emettere un’autofattura, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SDI;
TD23: Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
Se la tua azienda procede all’estrazione dal deposito IVA, per la commercializzazione in Italia, di beni introdotti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA). In questo caso devi emette un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72;
Storno Autofattura
In caso di errata emissione e invio di un’autofattura elettronica, per lo storno parziale o totale del documento è necessario emettere ed inviare lo stesso tipo di documento indicando gli importi con segno negativo.
Come anticipato le casistiche sono diverse ed è importante seguire le guide predisposte dall’agenzia delle entrate o chiedere al proprio consulente contabile.
A breve pubblicheremo alcuni articoli di approfondimento dove spiegheremo come creare le autofatture con Cloudness per ognuno dei casi elencati sopra.