Dal 1° gennaio 2021 diventa obbligatorio, il nuovo tracciato per la fattura elettronica.
Cloudness si adegua a queste modifiche, previste dall’Agenzia Delle Entrate, per soddisfare pienamente le specifiche del nuovo tracciato XML accettato dal sistema di interscambio.
Le modifiche previste riguardano:
1) Nuovi tipi di documento disponibili in fatturazione;
2) Nuove tipologie di natura esenzione quando è presente l’iva a zero.

Nuovi tipi di documento nelle fatture elettroniche

Come è risaputo quando si emette fattura è necessario indicare il tipo di documento. Fino al 31.12.2020 le tipologie di documento ammesse erano le seguenti:
TD01Fattura
TD02Acconto/anticipo su fattura
TD03Acconto/Anticipo su parcella
TD04Nota di Credito
TD05Nota di Debito
TD06Parcella

Con le nuove disposizioni è possibile indicare il tipo documento con maggiori specifiche rispetto a prima, perché sono state aggiunte nuove tipologie:

TD16Integrazione fattura reverse charge interno
TD17Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21Autofattura per splafonamento
TD22Estrazione beni da Deposito IVA
TD23Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Nuove tipologie di natura esenzione nelle fatture elettroniche

In particolare è possibile indicare una maggiore specifica sulla Natura esenzione, nel caso si tratti di N2, N3 e N6, quando abbiamo delle linee di fattura con IVA a zero.
N1escluse ex art.15
N2N2.1non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
N2.2non soggette – altri casi
N3N3.1non imponibili – esportazioni
N3.2non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4esenti
N5regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6N6.1inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9inversione contabile – altri casi
N7IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
Per ogni linea fattura con valore iva a zero andrà quindi selezionate la Natura dell’esenzione tramite l’apposito menù di selezione; mentre per le linee fattura con valore iva maggiore di zero non va selezionato nessun valore.
Per qualsiasi richiesta siamo disponibili senza impegno per una demo di CloudNess Fatturazione.